TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Denominazione, sede e durata
E’ costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, nr. 283, l’associazione di promozione sociale denominata “Centro Studi e Ricerche Santa Giacinta Marescotti” in seguito chiamata “Associazione”, con sede in Vignanello Largo Gramsci 3.
La durata dell’Associazione è illimitata
Art. 2 – Scopi dell’Associazione
L’Associazione è apartitica e nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Scopo dell’Associazione è in particolare:
▪ coordinare, promuovere studi che possano arricchire e sviluppare l’ identità culturale di Vignanello nei suoi aspetti storici, artistici, archeologici, di trasformazione di antichi mestieri, di sensibilizzazione per la salvaguardia e la protezione dell’ ambiente, discussione delle problematiche attuali attraverso un’attività di ricerca, conferenze, pubblicazioni, visite guidate, viaggi, corsi di formazione, di aggiornamento, work shop e laboratori, interscambi con altri paesi;
▪ creare un ponte concreto tra la realtà locale di Vignanello e il resto del mondo, attraverso la partecipazione, gli interscambi, i progetti con Associazioni, Università Provinciali, Nazionali e Internazionali sempre con la finalità di arricchimento delle potenzialità individuali, comunitarie e del territorio di Vignanello, creando la base per poter partecipare attivamente al processo di sviluppo sostenibile nella sue forme di ecologia, equità ed economia proposte dall’ Unesco e dalla UE, rafforzando da una parte l’ identità culturale del territorio e dall’ altra confrontandosi direttamente in un circuito internazionale dando la possibilità alla prossime generazioni di poter trovare nel proprio territorio le condizioni di una vita migliore;
▪ conferire borse di studio, organizzare corsi di aggiornamento e/o approfondimento per insegnanti della scuola dell’obbligo, bandire concorsi ecc. ;
▪ prestare servizi di consulenza, laboratori, corsi di aggiornamento, formazione, promozione studi e ricerche, editare libri e DVD Edizioni musicali, gestire mostre e musei, realizzare filmati riguardanti ogni tipo di attività, gestire l’ospitalità dei visitatori, promuovere eventi (congressi,concerti,manifestazioni culturali ecc.), gestire il merchandising, gestire punti di ristoro, eventi turistici e visite guidate, produrre documentazione multimediale televisiva e radiofonica, testuale ed archivistica;
▪ l’Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà collaborare con associazioni italiane ed internazionali, intrattenere rapporti con i competenti organi pubblici e privati;
▪ essa potrà operare, per il perseguimento delle indicate finalità, su tutto il territorio nazionale e potrà promuovere attività e progetti per il reperimento di finanziamenti sia regionali che nazionale ed internazionali.
Art. 3 – Statuto e regolamento
Il Centro Studi e Ricerche Santa Giacinta Marescotti è disciplinato dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Esso potrà essere modificato con deliberazione dell’assemblea secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed alle attività dell’Associazione.
TITOLO II – Aderenti
Art. 4 – Ammissione dei soci
Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo rappresentanti legali) che condividono le finalità dell’organizzazione e si impegnano a realizzarle.
L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento: l’eventuale diniego deve essere motivato.
In base alle disposizioni della Legge 675/96 integrate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 (privacy), il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione presso l’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all’instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell’interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall’assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa e intrasmittibile.
Sono ammesse due categorie di soci:
▪ Soci fondatori – coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.
▪ Soci effettivi – coloro che hanno richiesto ed ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualifica di soci effettivi è subordinata all’iscrizione ed al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
Il Consiglio direttivo, a maggioranza semplice, può conferire la nomina a “Socio Onorario” a persone ritenute particolarmente meritevoli. I soci onorari non hanno diritto di voto.
Art. 5 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
Essi hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno.
L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, in conformità alle leggi vigenti.
Il comportamento di ognuno verso gli altri aderenti e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato ad assoluta correttezza, buona fede e rigore morale nel rispetto del presente Statuto.
Art. 6 – Recesso ed esclusione del socio
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
Il socio che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza semplice. Le motivazioni del provvedimento devono essere comunicate all’interessato a mezzo di lettera semplice. Lo stesso può contestare il provvedimento chiedendo per iscritto che le motivazioni siano poste all’ordine del giorno nella successiva assemblea dei soci che dovrà essere convocata nel termine di tre mesi dalla richiesta. Durante questo periodo il socio interessato dal provvedimento si intenderà sospeso.
TITOLO III – Organi sociali
Art. 7 – Indicazione
Costituiscono Organi Amministrativi dell’Associazione:
1. l’Assemblea dei soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Tesoriere
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito
Art. 8 – Composizione dell’assemblea
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
L’assemblea è presieduta da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri
Art. 9 – Convocazione dell’assemblea
L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede un decimo dei soci.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
Il Presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione della sede ove si tiene la riunione, da affiggersi presso tutte le sedi dell’Associazione almeno venti giorni prima della data di convocazione.
L’assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi amministrativi.
L’assemblea può essere straordinaria, quando è convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale e per lo scioglimento dell’Associazione, ed ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10 – Validità dell’assemblea
L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.
In seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.
Art. 11 – Votazioni
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.
Ogni socio può esprimere un solo voto.
Le delibere di modifica dello statuto sono valide se ottenute con voto favorevole dei due terzi dei componenti l’assemblea regolarmente costituita.
La delibera di scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è valida se approvata con il voto dei tre quarti dei componenti l’assemblea regolarmente costituita.
Art. 12 – Verbalizzazione
Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto e sottoscritto da un segretario, appositamente nominato tra i componenti il Consiglio Direttivo, e controfirmato dal Presidente.
I verbali possono essere consultati da tutti gli aderenti che hanno il diritto di trarne copia.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) a 21 (ventuno) membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno cinque consiglieri.
Il Consiglio è convocato su decisione del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio stesso con avviso scritto contenente l’ordine del giorno e la sede della riunione, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un secondo mandato. Esso può essere revocato dall’assemblea con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
Art. 14 – Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta convocata dal consigliere più anziano d’età, a maggioranza assoluta dei voti. Egli può essere revocato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un secondo mandato.
Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Può eseguire atti di straordinaria amministrazione su specifica delibera del Consiglio Direttivo.
Il Presidente presiede l’assemblea ed il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori dell’Associazione. Sottoscrive il verbale dell’assemblea curandone la custodia presso i locali dell’Associazione stessa.
Il Presidente può delegare temporaneamente, in caso di assenza o malattia, le proprie funzioni ad un terzo scelto tra i componenti il Consiglio Direttivo.
Art. 15 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti.
Il Tesoriere provvede, con firma congiunta del Presidente, al pagamento delle spese di ordinaria amministrazione o di quelle straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso, provvede alla riscossione delle quote sociali.
Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un secondo mandato. Può essere revocato dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della metà più uno dei componenti.
TITOLO IV – Risorse economiche
Art. 16 – Beni dell’Associazione
I beni dell’Associazione sono costituiti da mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili e mobili registrati all’Associazione possono essere acquistati e ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede e consultabile da tutti gli aderenti.
Art. 17 – Contributi
I contributi dell’Associazione sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, da eredità,donazioni e legati, da sovvenzioni dello Stato, Regioni,Enti locali ed istituzioni pubbliche,Unione Europea ed Organismi Internazionali, proventi derivanti da cessione di beni, erogazioni liberali, iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento ed altri proventi compatibili con finalità di promozione sociale.
Art. 18 – Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibererà sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati con il beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessaria per la stipula.
Art. 19 – Devoluzione dei beni
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento o cessazione dell’attività, i beni dell’Associazione, dopo la nomina di uno o più liquidatori, saranno devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO V – Il Bilancio
Art. 20 – Bilancio consuntivo e preventivo
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci, consuntivi e preventivi, devono essere elaborati dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell’Associazione almeno trenta giorni prima della convocazione dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere consultata da tutti gli aderenti.
I bilanci, consuntivi e preventivi, devono essere approvati dall’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
TITOLO VI – Controversie
Art. 21 – Controversie
Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, soci dell’Associazione. I componenti il Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente del Collegio stesso, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo sulla nomina, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati come anche l’Associazione ed i suoi organi, rinunciando le parti contraenti, sin d’ora per allora, a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.
TITOLO VII – Disposizioni finali
Art. 22 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.